Strumenti per prevenire le crisi d’impresa, procedure anche processuali più snelle, nuovo concordato preventivo, sostegno alle imprese per l’accesso al credito: sono alcune delle misure fondamentali della legge delega sul fallimento approvata in via definitiva dal Senato mercoledì 11 ottobre. Soddisfazione da parte del ministero della Giustizia, Andrea Orlando, che parla di «riforma epocale». L’impianto normativo attuale, spiega il Guardasigilli, «risale al 1942, con un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali sia di beni materiali». L’obiettivo della Riforma è proprio quello di «non sprecare capacità imprenditoriali», sulla base del principio che è possibile «essere buoni imprenditori e aver avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice». Vediamo i punti fondamentali della Riforma che innanzitutto, cambia nome al fallimento, che diventa “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”.
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Questa procedura prevede la possibilità di una soluzione concordataria che porta alla completa estinzione dei debiti entro tre anni. Previsti nuovi strumenti, come la fase di allerta, attivabile dall’imprenditore oppure direttamente dal tribunale, che affida a un organismo istituito presso le Camere di Commercio la composizione della crisi, con sei mesi di tempo per raggiungere un accordo con i creditori. Ai Tribunali delle imprese resta la competenza per le procedure di maggiori dimensioni, mentre la trattazione delle altre procedure d’insolvenza verranno ripartite tra un numero ridotto di Tribunali, dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi. Riformato il concordato preventivo, con la liquidazione dell’azienda in grado di pagare almeno il 20% dei creditori.
Viene creato un marketplace nazionale per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive, negoziabili sia in denaro corrente sia attraverso appositi titoli, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure dei quali sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo, a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole.
Introdotta una nuova possibilità per consentire una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle imprese del gruppo, individuando se possibile un unico tribunale. Sarà possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.
Rafforzati i controlli societari, con requisiti ridotti per le srl che dovranno più frequentemente dotarsi di adeguati organi di controllo. nuove misure di accesso al credito per le imprese, con la possibilità per le imprese di continuare ad utilizzare gli asset strategici per il processo produttivo, anche se concessi in garanzia. Sarà anche possibile dare in garanzia beni non attuali e determinati ma futuri e determinabili, come il contenuto del magazzino.
Infine, nuove tutele sugli immobili da costruire, con tutti gli atti necessariamente definibili tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. Come detto, si tratta di una legge delega, approvata la quale il Governo dovrà predisporre i dereti legislativi attuativi.