Le attività di “ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda sono fra quelle che danno diritto al credito d’imposta ricerca e sviluppo introdotto dal decreto Destinazione Italia 9/2014 e potenziato dalla Legge di Stabilità 2017. La precisazione relativa alle attività sopra indicate rappresenta l’ultimo aggiornamento delle FAQ del ministero dello Sviluppo economico sul bonus R&S. Si tratta, come è noto, di una credito d’imposta al 50% per le attività incrementale di ricerca e sviluppo fino a un massimo di 20 milioni annuo per impresa. In seguito al potenziamento della misura e alla proroga contenuta nella manovra 2017, sono ammesse le spese sostenute da quest’anno al 2020.
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Il ministero sottolinea che, in linea con i documenti di prassi e le precedenti indicazioni, fra le attività agevolate rientrano anche quelle svolte dalle imprese del tessile e della moda collegate all’ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. La precisazione si rende necessaria in seguito ai dubbi espressi dagli operatori del settore relativi alla corretta interpretazione del comma 5, articolo 3, del decreto legge 145/2013, che esclude dal beneficio «le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti». Nei settori del tessile e della moda, però, come già chiarito nella circolare interpretativa 46586/2009, possono considerarsi rilevanti attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati per l’elaborazione e la creazione di nuove collezioni di prodotti, con particolare riferimento alle fasi di ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi. Questo vale per il processo di creazione di prodotti nuovi o migliorativi in rapporto ad esempio ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti. Non rientrano invece nell’agevolazione le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio.
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L’attività di ricerca e sviluppo non deve necessariamente essere finalizzata a nuovi campionari, ma può ad esempio riferirsi all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione. Le regole sopra esposte valgono anche per altri settori che riguardano la produzione creativa (calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).
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L’impresa deve essere in grado, in sede di controllo, di produrre la documentazione necessaria a comprovare gli elementi rilevanti di fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, che devono comprendere un prospetto analitico degli investimenti rappresentativi dei valori sulla base dei quali viene calcolato l’approccio incrementale: come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/E del 27 aprile 2017 il prospetto, che non è oggetto di certificazione, deve riportare «i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo dell’agevolazione ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle singole attività di ricerca e sviluppo intraprese o a singoli progetti o ai programmi di ricerca e sviluppo». (Fonte: MiSE)