Con la pubblicazione in Gazzetta (n. 179/2017) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, contenente il Codice del Terzo Settore, e del Decreto legislativo n. 112/2017 (G.U. n. 16/2017), contenente la revisione della disciplina dell’impresa sociale, la Riforma del Terzo settore è diventata ufficiale.
=> Terzo Settore e Impresa Sociale, la riforma
Enti del Terzo Settore
Tra gli obiettivi della Riforma anche il riordino e la revisione organica della disciplina civilistica e fiscale relativa agli Enti del Terzo Settore (ETS) sotto il cui termine la norma raggruppa le seguenti sette nuove tipologie individuate:
- organizzazioni di volontariato (Odv);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda al decreto legislativo specifico;
- enti filantropici; reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).
=> Terzo Settore, Servizio Civile universale
Come si vede tra gli ETS sono ricomprese anche le imprese sociali, disciplinate specificatamente con il citato decreto D. L.gs. 112/2017, nonché le cooperative sociali per le quali continua ad operare la Legge 381/1991.
In generale, per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore sono necessari:
- lo svolgimento delle attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, rientrante in quelle inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 del Codice del terzo settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117;
- l’iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore (articolo11 e articoli 45 – 54 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
- l’assenza dello scopo di lucro (secondo i limiti di cui all’articolo 8 Dlgs 3 luglio 2017 n. 117).
=> Leggi di più sul settore del Non Profit
Imprese sociali
Possono rientrare nella qualifica di impresa sociale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/2017, tutti gli enti privati, compresi quelli costituiti in forma societaria, che, esercitano senza scopo di lucro in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale. Con riferimento alle imprese sociali si intendono attività di impresa di interesse generale:
- quelle indicate all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- il microcredito ai sensi dell’articolo 111 del D. Lgs. n. 385/1993;
- l’attività d’impresa, indipendentemente dal suo oggetto, nella quale sono occupati (art. 2, comma 4 del D. Lgs. 112/2017):
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.