Gli studi legali vanno incontro a profonde trasformazioni dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, che consente l’ingresso di soci di capitale: solo i due terzi della compagine dei soci deve essere formata da professionisti iscritti all’albo, mentre il 30% del capitale può essere invece formato da investitori. Ci sono poi le novità previste da un’altra norma entrata in vigore nel corso dell’estate, il cosiddetto Jobs Act Autonomoi che consente ai professionisti di consorziarsi per partecipare a bandi pubblici. In pratica, si completa per gli avvocati un percorso che avvicina sempre più il mondo delle professioni a quello delle imprese. Vediamo le novità.
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Il Ddl Concorrenza (124/2017), con il comma 141 dell’articolo 2, interviene sulla possibilità di far entrare soci di capitale negli studi professionali, andando a modificare la legge 247/2012. Innanzitutto, viene introdotto l’articolo 4 bis, che riguarda appunto l’esercizio della professione forense in forma societaria, che viene consentito a società di persone, società di capitali, società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale competente. E’ invece vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Il socio di capitale non può detenere più del 30% del capitale, il resto deve essere di proprietà di avvocati iscritti all’albo, oppure a professionisti iscritti agli albi di altre professioni.
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Previste regole specifiche per l’organo di gestione: deve essere composto da soci. La maggioranza dei membri deve essere formata da avvocati. I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. L’esercizio della professione in forma societaria non pregiudica in alcun modo il principio della personalità della prestazione professionale, che deve necessariamente essere svolto da soci professionisti con tutti i requisiti richiesti. Questo ultimi assicurano la piena indipendenza e imparzialità per tutta la durata dell’incarico, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. E’ specificamente previsto che le responsabilità della società e dei soci non escludano quella del professionista che ha eseguito l’incarico.
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La cancellazione dall’albo costituisce motivo di esclusione dalla società. In generale, gli studi legali in forma societaria continuano ad essere soggetti alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza. La legge prevede anche una serie di semplificazioni per garantire una maggior concorrenzialità nell’esercizio della professione da parte delle associazioni fra avvocati: non è più necessario che gli associati abbiano domicilio professionale nella sede dell’associazione. Abrogato il divieto di appartenere a una sola associazione fra avvocati.
Per quanto riguarda il Jobs Act Autonomi (legge 81/2017) con l’articolo 12 consente l’accesso ai bandi e all’assegnazione di incarichi e appalti privati ai professionisti iscritti agli ordini (in questo caso, quindi, la novità non riguarda solo gli avvocati), costituendo reti, consorzi, e associazione temporanee professionali, o partecipando a reti d’impresa.