La PEC è la Posta Elettronica Certificata il cui valore legale corrisponde a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Non tutte le notifiche di atti effettuate via PEC sono però valide: secondo la sentenza n. 1935/2017 della terza sezione del TAR Sicilia, affinché sia ammissibile, l’atto deve essere notificato ad un indirizzo PEC risultanti da pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012, ovvero quelli del Ministero della Giustizia.
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Il riferimento normativo è il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, il quale all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.
Il TAR si è inoltre espresso sull’inammissibilità della notifica effettuata presso indirizzi PEC che non risultano dai pubblici registri tenuti dal Ministero della Giustizia. Dunque, per la notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione Pubblica non può essere utilizzato qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell’apposito registro ministeriale.
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Già in un precedente sentenza (n. 1842/2017), lo stesso Tribunale Amministrativo si era pronunciato sull’inammissibilità del ricorso notificato via PEC ad una amministrazione comunale utilizzando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata non risultante dall’apposito registro ministeriale ma preso dalll’elenco IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), non menzionato però dall’art. 16-ter del D.L. 179/2012 tra quelli da cui estrarre le PEC per le notificazioni e le comunicazioni degli atti.
Se non si dispone dell’indirizzo PEC inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, la notificazione degli atti processuali deve essere eseguita con le tradizionali modalità cartacee.