Con la sentenza n. 25043/2017 la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha preso un’importante decisione che sta facendo molto discutere: è legittima la reclusione dell’ex-coniuge che non versi alla controparte l’assegno di mantenimento imposto dopo il divorzio, anche se risulta disoccupato.
=> Assegno divorzile e pensione sociale: i casi
Il caso riguardava un uomo condannato a due mesi di reclusione che aveva presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di prevedere la pena detentiva in sostituzione di quella pecuniaria, motivando la propria mancanza con lo stato di disoccupato.
I giudici Supremi hanno chiarito che la decisione se convertire, o meno, in sanzione pecuniaria la pena definitiva breve per il reato di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898/1970 commesso dal disoccupato che non versi, per più volte, l’assegno di mantenimento all’ex coniuge è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ricorrendo ai criteri di cui all’articolo 133 del codice penale, a prescindere dalla condizione economica e lavorativa.
=> Assegni di mantenimento: normativa e casi particolari
Nel caso in esame i giudici hanno tuttavia tenuto conto di alcuni elementi e hanno ridotto la pena detentiva finale ad un mese e dieci giorni.
.