Compro oro, le nuove regole in vigore

di Noemi Ricci

10 Luglio 2017 10:40

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Compro oro: in Gazzetta Ufficiale le nuove norme in vigore da luglio 2017 per garantire la piena tracciabilità della compravendita.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 141/2017 le nuove regole per i compro oro, approvate dal Governo con il Decreto legislativo n. 92/2017 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

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Il decreto stabilisce i nuovi obblighi che i compro oro sono tenuti a rispettare, a partire dal 5 luglio 2017, per garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

Viene inoltre definita una nuova disciplina ad hoc volta a monitorare il settore dei compro oro e di censirne stabilmente il numero e la tipologia, viene data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore.

=> Antiriciclaggio: il decreto

Sono stati inoltre stabiliti:

  • l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
  • l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
  • la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
  • la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
  • la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro);
  • l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.

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