È diventata definitivamente legge anche in Italia la nuova classificazione europea dei rifiuti. Si tratta del nuovo regolamento che era entrato in vigore nel giugno 2015 per poi decadere in favore di una legge nazionale, la n.116 dell’11 agosto 2014.
Ora però viene messo fine a questo pasticcio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.141/2017) del decreto-legge n.91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” che integra definitivamente le disposizioni della decisione e del regolamento dell’Unione Europea pubblicati nel dicembre 2014 con il Testo Unico Ambientale.
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L’articolo 9 del cosiddetto Decreto Mezzogiorno intitolato “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti” prevede infatti che:
“I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:«1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».
L’articolo sostituisce la premessa dell’allegato del Codice dell’ambiente riguardante la classificazione Cer dei rifiuti – introdotta con il decreto 91 del 2014 – sulla classificazione dei rifiuti pericolosi. Nelle versioni precedenti del decreto la premessa dell’allegato era stata eliminata per evitare il problema dei codici a specchio, ovvero quando uno stesso rifiuto risulta classificabile con due tipi di codice Cer diversi, uno per i pericolosi uno per i non pericolosi. Ora in caso di dubbio il rifiuto va classificato come pericoloso: in questo modo di evitano i test di verifica, ma salgono i costi di smaltimento.
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Questa modifica al regolamento è in vigore dal 4 luglio 2017, ma sarà applicabile soltanto a partire dal 5 luglio 2018.