Il codice civile, agli artt. 1129 e 1130 c.c. disciplina la nomina, compiti, facoltà e doveri della figura dell’amministratore di condominio, insieme alla“legge sulle professioni non regolamentate” (L. 4/2013). Tra i requisiti richiesti, per poter diventare amministratore di condominio, quello di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di frequentare annualmente un corso di aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale.
=> Diventare amministratore di condominio
A confermare l’obbligo di questo requisito è stato il Tribunale di Padova nella sentenza n. 818/2017 che ha dichiarato nulla la delibera di nomina dell’amministratore condominiale che non abbia provveduto a frequentare un valido corso di formazione annuale.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che non è possibile recuperare a tale mancanza l’anno successivo: le 15 ore di aggiornamento periodico previste per la specifica annualità dal decreto del ministero della giustizia n. 140/2014 devono essere acquisite entro il 9 ottobre di ogni anno.