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Il contratto di rete agricolo

di Noemi Ricci

23 Giugno 2017 09:49

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I chiarimenti delle Entrate sul contratto di rete agricolo in tema di trattamento tributario ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.

Con la Risoluzione n. 75/E/2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti sugli aspetti fiscali legati al contratto di rete agricolo e più in particolare in merito al trattamento tributario ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.

Contratto di rete agricolo

In primo luogo l’Agenzia ricorda che il contratto di rete è uno schema operativo attraverso il quale

“Più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (articolo 3, comma 4-ter, Dl 5/2009)”.

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Con esplicito riferimento ai contratti di rete stipulati tra imprese agricole, singole o associate, di piccole e medie dimensioni (secondo la definizione europea di PMI):

“La produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete” (articolo 1-bis, comma 3, DL 91/2014)”.

Con il contratto di rete agricolo, più imprese agricole, mantenendo la propria autonomia giuridica, si associano per lo svolgimento in comune di attività, il cui risultato (la produzione agricola) può, facoltativamente, essere diviso fra le stesse imprese a titolo originario in base alla quota convenuta nel contratto.

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IVA

L’Agenzia precisa che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • tutte le singole imprese devono svolgere attività agricole di base e le eventuali attività connesse non solo non devono essere prevalenti, ma devono essere legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà;
  • obbligatoria messa in comune dei terreni;
  • l’apporto alla rete di ogni singola impresa deve essere equivalente (condivisione dei mezzi umani e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze);
  • la divisione della produzione tra le imprese deve avvenire in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascuna partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
  • i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente oggetto di cessione tra le imprese partecipanti alla rete, dal momento che tale tipologia di rete è finalizzata alla sola produzione.

Solo se ricorrono tali condizioni la ripartizione della produzione agricola tra le imprese partecipanti alla rete non produce effetti traslativi tra le imprese stesse e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini IVA.

Inoltre, intervenuta la divisione, se la singola impresa cede a terzi i propri prodotti, questa  rientra nell’ambito del regime speciale per i produttori agricoli disciplinato dall’articolo 34, Dpr 633/1972, con applicazione delle percentuali di compensazione previste dalla normativa vigente.

Se oltre al contratto di rete agricolo, le imprese istituiscono anche una rete finalizzata alla successiva cessione a terzi dei prodotti, all’uopo conferendo a una capofila il mandato a vendere, per tali cessioni troverebbero applicazione le regole ordinarie di determinazione dell’Iva. La capofila, invece, al ricorrere delle condizioni richieste, potrà applicare il regime speciale (e le relative percentuali di compensazione) solo per le cessioni dei propri prodotti.

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Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte dirette, invece il contratto di rete agricolo è assimilabile alla conduzione associata e pertanto trova applicazione la norma del Tuir in materia di imputazione del reddito agrario (articolo 33, comma 2), in base alla quale:

“Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5 (redditi prodotti in forma associata, n.d.r.) il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (…)”.

Per determinare il reddito agrario da indicare nella dichiarazione dei redditi da ciascuna impresa, va considerato, per la quota di prodotto a essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune.

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