Anche le multe relative ad infrazioni stradali rilevate mediante il dispositivi elettronici (autovelox, ma anche tutor, photored, telelaser, etc.) sono soggette a dei vincoli di notifica: devono essere notificate entro 90 giorni decorrenti dalla data dell’accertamento che, se il trasgressore è il proprietario del veicolo, solitamente coincide con la data dell’infrazione al codice della strada.
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È quanto prevede l’articolo 201 del Codice della Strada per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata: il verbale della multa deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento e deve contenere dettagli sulla violazione e i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Se il trasgressore non è il proprietario del veicolo, perché ad esempio lo ha preso a noleggio o con leasing finanziario, come tipicamente avviene per le flotte aziendali, non essendo l’identificazione immediata, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui l’organo completa l’accertamento identificando il trasgressore (dunque in questo caso la data di accertamento non può coincidere con quella in cui è stata commessa l’infrazione). Solo in questo caso il termine dei 90 giorni a disposizione dell’Amministrazione per notificare la multa può slittare in avanti.
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Il termine dei 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione, o dell’identificazione del trasgressore, al momento in cui la multa viene notificata via posta (fa fede il timbro postale).