Controllo lavoratori: non basta il consenso

di Barbara Weisz

10 Maggio 2017 15:03

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Senza accordo sindacale o autorizzazione DTL niente telecamere per il controllo dei lavoratori, nemmeno dopo il Jobs Act: sentenza di Cassazione.

Non si possono installare telecamere o dispositivi per il controllo a distanza dei dipendenti senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali: non basta avere semplicemente chiesto il parere dei lavoratori. Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale, su uno specifico caso relativo a un’azienda che aveva installato un impianto di videoripresa con telecamere collegate alla rete wi-fi. La difesa dell’impresa ha sostenuto la legittimità dell’azione in virtù del fatto che era stata preventivamente chiesto e ottenuto il consenso dei lavoratori.

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La Corte di Cassazione, con sentenza 22148/2017, ribadisce un principio già più volte affermato, in base al quale in tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori», la legge prevede la necessità di un accordo fra parte datoriale e rappresentanze sindacali. E sottolinea che questa previsione normativa (articolo 4 legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), non è cambiato dopo le modifiche introdotte in materia di controllo a distanza dal Jobs Act (dlgs 151/2015).

La conseguenza di queste normative è che, se l’accordo con le parti sindacali non è raggiunto, l’azienda per installare eventuali dispositivi come le telecamere, deve rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro. In mancanza di queste procedure, l’accordo l’installazione di apparecchiature di controllo a distanza è illegittima e di conseguenza sanzionata.

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Il consenso prestato dai lavoratori, prosegue la sentenza, non vale a sanare «la condotta del datore di lavoro che abbia installato predetti impianti in violazione delle prescrizioni» previste dalla legge. Il precedente citato dalla difesa (sentenza 2611 del 17 aprile 2012), ha ritenuto «illogico negare validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza». Ma comunque non esclude che si debba rispettare l’iter autorizzativo previsto dalla legge. La necessità di un accordo sindacale tutela interessi di carattere collettivo. Installare telecamere senza l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali «produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici», in quanto deputate a riscontrare se gli impianti abbiano o meno caratteristiche lesive della dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, e se siano rispettate le esigenze tecnico produttive e di sicurezza previste.

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Viene rilevato che anche il Garante della privacy «ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza», in assenza delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche se c’è il consenso dei lavoratori (relazione Garante per la protezione dei dati personali, per l’anno 2013, pubblicata nel 2014). La ragione risiede nella considerazione che i lavoratori, singolarmente, sono soggetti deboli del rapporto di lavoro: la necessità di una procedura sindacale o di un’autorizzazione della DTL è considerata quindi inderogabile. Risultato: il consenso scritto o orale dei lavoratori non ha alcuna rilevanza, perché non comporta la necessaria protezione degli interessi collettivi che la norma, chiaramente, tutela.