Nel caso in cui si riceva una cartella esattoriale Equitalia, o dal prossimo luglio del nuovo agente della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, la prima cosa da fare è verificare la validità della pretesa creditizia ed eventualmente proporre ricorso, quindi si può sperare di ricadere in uno dei possibili caso di nullità della notifica. Ricordiamo che la cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, dopo di che la pretesa diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione coatta del credito.
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A parte il caso estremo che si è verificato qualche anno fa di atti emessi da funzionari dell’Agenzia delle Entrate promossi a dirigenti senza ricorso, Situazione in seguito alla quale la Corte Costituzionale ha stabilito la nullità delle relative cartelle esattoriali (pronuncia n. 37/2015), esistono diverse altre ipotesi che comportano la nullità dell’atto. Tra queste, appunto, la mancanza di regolare nomina del dirigente che ha firmato la cartella esattoriale.
Altra ipotesi di nullità dell’atto la mancanza della relata di notifica o di alcuni suoi requisiti essenziali, nonché la sua apposizione non corretta.
Nulla anche la cartella esattoriale nella quale non venga chiaramente indicato il computo analitico degli interessi maturati. L’indicazione del tasso, anche in base alla sentenza di Cassazione n.4516/2012, deve essere contenuta nella cartella esattoriale: in caso contrario è nulla. L’obbligo di motivazione nella cartella di pagamento completo di spiegazione sui criteri di calcolo degli interessi applicati, pena la nullità dell’atto, è stato inoltre ribadito dalla sentenza di Cassazione n. 7056/2014.
Stesso discorso anche nel caso in cui le modalità con cui calcolare gli interessi e l’operato dell’ufficio incaricato della riscossione risultino troppo complesse, rendendo impossibile al contribuente la valutazione agevole dell’esattezza della pretesa, violando così uno dei d diritti di difesa del debitore.
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Per essere considerata legittima inoltre la cartella esattoriale inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento è valida solo se la consegna viene effettuata da uno dei soggetti individuati espressamente dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, quali: ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale, messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario e degli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.
La Cassazione ha inoltre chiarito che la cartella esattoriale Equitalia deve essere considerata nulla quando avviene mediante servizio postale privato: non ricoprendo i messi privati il ruolo la qualità di pubblici ufficiali gli atti da loro notificati non godono della stessa presunzione di veridicità fino a querela di falso.
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Ribadiamo infine un altro principio chiarito sempre dalla Corte di Cassazione: la pretesa tributaria avanzata dal Fisco è legittima se una cartella di pagamento affetta da vizio di nullità non viene impugnata.