Diritto d’autore, nuove regole e compensi

di Noemi Ricci

29 Marzo 2017 10:30

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Diritto d'autore: in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della direttiva UE sulla gestione collettiva.

Dall’11 aprile 2017 in vigore il decreto legislativo n. 35/2017 in “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno“. Anche l’Italia quindi, recepisce la direttiva Barnier per la liberalizzazione del diritto d’autore all’interno dell’Unione Europea.

La novità è che gli autori potranno iscriversi a società di altri Stati UE: questo significa che società come Soundreef, che ha sede a Londra, possono legittimamente lavorare in Italia con artisti italiani, ma non potranno spostare nel nostro Paese la sede legale.

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Nel nostro Paese resta tuttavia il monopolio della SIAE sull’intermediazione dei prodotti creativi, poiché il Governo Gentiloni ha preferito mantenere l’esclusiva a suo favore, lasciando la SIAE come unico ente autorizzato sul territorio italiano.

Nuove regole

Il decreto – che stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente – è sulla Gazzetta Ufficiale n. 72/2017.

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Entro sei mesi gli organismi che già operano nel settore dovranno provvedere all’adeguamento organizzativo e gestionale per rispettare i nuovi requisiti. A vigilare sullo stato di attuazione del Dlgs sarà l’AgCom, che poi fornirà alla Commissione Europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio e, successivamente, comunicherà qualsiasi modifica dovesse verificarsi.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della norma, il Ministero dei Beni Culturali dovrà emanare un decreto per adottare le nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi agli artisti interpreti ed esecutori.

Nella fase transitoria continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.

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