Con la Circolare 56/2017 l’INPS ha reso nota la procedura di Iscrizione e Variazione Azienda, aggiornando il manuale di classificazione dei datori di lavoro e gli obblighi di censimento. Il riferimento è alla circolare n. 80/2014 con la quale l’ INPS ha rilasciato in produzione la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, con la quale l’Istituto ha anche allineato la propria codifica attività a quella stabilita dall’ISTAT con la codifica ATECO 2007.
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Ora l’Istituto fornisce nuovi chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica attività non censite dall’ISTAT, in riferimento al concetto di unità produttiva, nonché alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie. Viene inoltre messo a disposizione il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato a gennaio 2017.
Codifica attività
Nel 2014 l’Istituto aveva avuto la necessità di codificare, a fini esclusivamente interni, alcune tipologie di attività che, per la loro natura, non sono censite dall’ISTAT in maniera specifica. Ora si è invece reso necessario allineare l’assetto della predetta codifica al sistema di classificazione adottato dall’ISTAT, ridefinendo tali codici con effetto retroattivo. Questo comporta che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare n. 56/2017, quindi dall’8 marzo 2017, nelle domande di iscrizione dei datori di lavoro interessati dovranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti codifiche:
- 84.11.10 “Parlamentari – assunzione diretta di assistenti;
- 85.59.20 “Cantieri di lavoro – allievi”;
- 97.00.00 “Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”.
Le vecchie codifiche non saranno accettate.
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Gelaterie e pasticcerie
Per quanto riguarda la classificazione delle attività delle gelaterie e pasticcerie, se queste riguardano la produzione industriale dei prodotti dalla gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto (cfr. le disposizioni in materia di attività dei pubblici esercizi contenute nella legge 25/8/1991 n. 287) l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con i c.s.c.:
- 10407/40407 e Ateco2007 10.52.00 per la produzione di gelati;
- 10405/40405 e Ateco2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria.
Diversamente se si tratta di produzione artigianale si parla di attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento previsto è con il c.s.c. 70504 e l’Ateco2007 56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti).
Se il bene venduto è prodotto direttamente dal titolare dell’attività, questa rientra tra quelle artigiane con inquadramento:
- nel settore artigianato con il c.s.c. 40407 (per la produzione di gelati) o con il c.s.c. 40405 (per la produzione di pasticceria) se il prodotto artigianale viene posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo;
- diversamente l’attività si inquadra nell’ambito dei pubblici esercizi, con il c.s.c. 70504.
Unità produttiva
Con riferimento alle unità produttive, l’Istituto ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle stesse e ricorda che l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, come già precisato nel punto 2.1 della circolare n. 9/2017.
Viene invece parzialmente modificato quanto riportato nella circolare n. 139/2016 e l’Istituto precisa che:
“Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.
Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), si richiama quanto già espresso nella citata circolare n. 9/2017 e si ribadisce che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, sono state integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di unità produttiva)”.
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