Con l’approvazione del maxiemendamento al Ddl di conversione del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe), approvato dal Senato, arriva per le società un’importante semplificazione: viene meno l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci a decorrere dal 2017. Un adempimento nato con l’obiettivo di contrastare le società di comodo ma la cui efficacia non è mai stata realmente provata e la cui abrogazione è stata più volte richiesta dai professionisti.
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Ad essere abrogata è solo la comunicazione dei beni dati in uso ai soci, ovvero la norma contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: vengono abrogati i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, i quali prevedevano l’obbligo di comunicare, con invio telematico all’Agenzia delle Entrate, i dati anagrafici dei soci o dei familiari che avevano ricevuto in godimento i beni dell’impresa per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
Non viene invece toccata la norma contenuta nell’articolo 67, lettera h-ter), del TUIR, secondo la quale prevede che costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
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Viene invece meno anche il compito dell’Agenzia delle Entrate di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che avevano utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni a favore della società.