Con la Sentenza n. 4090/2017 la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulla legittimità della richiesta dell’ex dipendente di rideterminazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e del premio di fedeltà avanzate in momenti differenti.
Il caso
Nel caso in esame l’ex dipendente aveva chiesto di riconsiderare nella base di calcolo del TFR anche gli straordinari prestati in maniera continuativa e in un secondo momento aveva chiesto di fare lo stesso anche con il calcolo del premio di fedeltà. L’azienda si era opposta in ragione del fatto che quest’ultima domanda arrivava successivamente ad altra anch’essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa.
Secondo l’azienda entrambe le domande scaturivano da un unico rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e il dipendente ed avente ad oggetto il contratto di lavoro, in più il lavoratore al momento dell’attivazione della prima vertenza era nelle condizioni di fatto e di diritto per far valere entrambe le pretese e non aveva addotto alcuna ragione a sostegno della scelta di promuovere giudizi separati. La società richiamava poi precedenti interpretazioni della Corte Suprema secondo le quali è vietato l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio.
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La questione di legittimità sottoposta ai giudici della Corte di Cassazione era quindi la seguente:
“Se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto -quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata- e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità di quelle successive alla prima”.
La sentenza
Per la Suprema Corte le precedenti sentenze, con le quali le sezioni unite hanno discusso di (in)frazionabilità del credito, si sono riferite sempre ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso. Nel caso in esame invece la richiesta del lavoratore di ricalcolo anche in momenti distinti per TFR e premio di fedeltà deve essere ritenuta legittima, in quanto i due istituti derivano da presupposti differenti e discendono da fonti differenti: il TFR è previsto dalla legge, mentre il premio in esame è disciplinato dalla contrattazione aziendale.
In più, precisa la Corte, il lavoratore ha chiesto il ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedente volta ad ottenere la rideterminazione del TFR chiedeva di tenere in conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa.
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In particolare nella sentenza si legge:
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, va affermato il seguente principio di diritto:
“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c.”.
Alla luce dei sopra esposti principi, e considerato che la domanda proposta dal lavoratore nel presente processo è intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedentemente proposta (anch’essa dopo la cessazione del rapporto di lavoro) era intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa, il ricorso della società non risulta fondato.Deve infatti osservarsi che gli istituti del TFR e del premio fedeltà hanno diversa fonte (legale l’uno e pattizia l’altro), nonché differenti presupposti e finalità, non risultando, in particolare, che il credito azionato in relazione al premio fedeltà sia inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione alla precedente domanda riguardante la rideterminazione del TFR, né che i due crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo; onde è da ritenersi che ben poteva il lavoratore proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Attesa la complessità della questione trattata e la riscontrata esistenza di un contrasto giurisprudenziale in proposito, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Fonte: Sentenza della Cassazione.