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Previdenza complementare: TFR come sussidio

di Noemi Ricci

Pubblicato 7 Febbraio 2017
Aggiornato 8 Febbraio 2017 10:08

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Si riaprono i lavori sul Ddl concorrenza che tra le misure introduce novità in tema di flessibilità di previdenza complementare e utilizzo del TFR.

Il Ddl concorrenza (Disegno di legge AS 2085) torna in calendario al Senato per ridisciplinare le assicurazioni auto, farmacie, avvocati, notai, ma in esso trovano spazio anche norme in tema di fondi pensione e previdenza complementare, volte a renderne l’utilizzo ancora più flessibile.

In particolare il Ddl va a modificare le modalità di utilizzo del TFR: il lavoratore potrà decidere di destinarlo a previdenza complementare anche in forma parziale. Viene poi estesa la funzione di ammortizzatore sociale dei fondi pensione come strumenti di welfare e introdotta maggiore flessibilità con riferimento all’accesso anticipato alla prestazione integrativa in caso di perdita del posto di lavoro.

=> TFR: potrà essere ripartito

Entrando nel dettaglio, l’articolo 16, comma 1, del Ddl AS 2085 prevede che:

“Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni».
  • b) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6»”.

Al comma 2:

“Al fine di aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
  • a) revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
  • b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
  • c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

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