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Professionisti: il parere per email va retribuito

di Noemi Ricci

27 Gennaio 2017 09:30

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Il consiglio anche informale del professionista richiede un compenso, anche senza esplicito incarico, il parere fornito per email o Internet è comunque una prestazione: sentenza di Cassazione.

Se un a professionista fornisce – anche in via informale – un parere su richiesta di un cliente o potenziale tale, tale prestazione richiede comunque un retribuzione anche se fornita per email, tramite Internet, o senza appuntamento presso lo studio. Anche senza un esplicito accordo preventivo sul compenso. Queste situazioni, infatti, non rappresentano una presunzione di gratuità alla prestazione, anzi: ad esempio l’email è una prova scritta di incarico professionale che, come tale, deve essere retribuito salvo diverso accordo tra le parti.

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A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1792/2017 specificando che, in assenza di mandato scritto, l’affidamento è dimostrabile con qualsiasi mezzo anche per email. In generale, spiegano i giudici, secondo consolidato orientamento della Corte:

“il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.

Nel caso in esame, il professionista aveva prodotto come dimostrazione dell’avvenuto conferimento dell’incarico, presupposto del diritto al compenso, due comunicazioni fax ed una comunicazione email, ritenute dalla Corte prove valide.

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