Con il Messaggio n. 5171/2016 l’INPS ha ufficializzato l’equiparazione ai fini previdenziali dei coniugi con i componenti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a fronte dell’entrata in vigore, il 5 giugno 2016, della legge n. 76/2016 recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
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In particolare, dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Tra le novità di maggiore rilievo la possibilità per il componente superstite dell’unione civile di percepire la pensione di reversibilità, diritto finora riservato al coniuge superstite. Ma in generale l’equiparazione riguarda tutte le prestazioni previdenziali, come il trattamento minimo INPS e l’assegno sociale: d’ora in poi il partner inciderà su diritto e misura di tali trattamenti. Stesso discorso per l’assegno familiare erogato dall’Istituto a quanti percepiscono reddito da lavoro dipendente.
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Successivamente l’INPS pubblicherà un nuovo Messaggio volto a fornire istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma sulle unioni civili.