Sale al 30% la detrazione IRPEF per chi investe in startup innovative, raddoppia il tetto di investimento agevolabile a 1 milione di euro, ma per avere diritto al beneficio bisogna tenere le quote per almeno tre anni, un periodo quindi più lungo rispetto a quello di due anni precedentemente previsto: sono le novità che la Legge di Bilancio 2017 introduce sul fronte della detraibilità fiscale degli investimenti in startup innovative.
In generale, ricordiamo che è abbastanza nutrito il pacchetto dedicata ai benefici fiscali per chi investe nel capitale delle imprese, ad esempio con le nuove norme sulle società sponsor che possono assorbire le perdite delle startup, piuttosto che con il crowdfunding esteso alle PMI. Vediamo con precisione la norma sulla detraibilità investimenti in startup innovative, contenuta nei commi da 66 a 69 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017, che vanno a modificare l’articolo 29 del dl 179/2012.
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Innanzitutto, l’aliquota viene portata in tutti i casi al 30%. Questa nuova detraibilità IRPEF si applica sia agli investimenti in startup innovative che prima prevedevano l’agevolazione IRPEF al 19%, sia a quelli nelle startup a vocazione sociale che erano precedentemente agevolate al 25%. Passa al 30% (dal precedente 20%, incrementato al 27% per le nuove imprese ad alto valore tecnologico), anche la deduzione per le imprese che investono in startup.
A decorrere dal 2017, l’investimento massimo detraibile sale da 500mila euro a 1 milione. La norma specifica chiaramente che il nuova tetto si applica dal 2017, quindi non si può applicare a precedenti periodo di imposta. Per avere diritto alla detrazione, l’investimento delle essere mantenuto per almeno tre anni, mentre prima il limite era due anni. Stesso termine (tre anni invece di due) per gli investimenti delle imprese, che però mantengono la precedente soglia di investimenti massimo a quota 1 milione 800mila euro.
In entrambi i casi, la legge prevede che la cessione delle quote prima del termine stabilito comporta la decadenza del beneficio e il recupero della tassazione non versata nel caso in cui sia già stata utilizzata la detrazione in dichiarazioni precedenti, a cui si applicano gli interessi legali.
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In teoria non servono provvedimenti attuativi, perché la legge stabilisce che le regole applicative restano le stesse già previste dal decreto ministeriale dell’Economia del 25 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2016. In realtà, potrebbe essere necessario un chiarimento sulla nuova clausola temporale (durata minima investimento tre anni): ha effetto retroattivo, e quindi si applica anche a investimenti effettuati negli anni scorsi, oppure vale solo per quelli che partono dal 2017?
Comunque sia, per l’efficacia di queste nuove norme, bisogna attendere specifica autorizzazione UE, richiesta dal ministero dello Sviluppo Economico, sulla base del Trattato di funzionamento UE.