Rateizzazione debito d’imposta estesa alle accise, potenziamento delle agevolazioni per il recupero accise sui consumi di gasolio, rimborso accisa indebitamente pagata, termini più lunghi per le procedure di riscossione e maggiori garanzie per il contribuente in caso di contestazioni: sono le novità al testo unico delle accise introdotte dal decreto fiscale, su cui interviene l’Agenzia delle Dogane con documento applicativo. Si tratta della Nota 136812 del 6 dicembre 2016, che fornisce chiarimenti sugli articoli 4-ter e 5-bis del decreto legge 193/2016.
=> Guida al decreto fiscale
Debiti a rate
Innanzitutto, viene prevista la rateizzazione del debito d’imposta nel sistema delle accise, introducendo il comma 4-bis all’articolo 3 del testo Unico sulle Accise (504/1995). I titolari del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovano in condizioni di difficoltà economica, possono presentare istanza di rateizzazione del debito di imposta relativo alle immissioni effettuate nel mese precedente, entro la scadenza del termine di pagamento. E’ possibile presentare fino a un massimo di tre domande. L’Agenzia risponde entro 15 giorni e dispone il pagamento da 6 a 24 rate. Il mancato saldo di una rata comporta la decadenza dal piano.
Decorrenza rimborsi
Quanto al rimborso da chiedersi entro due anni, il termine decorre dalla data del pagamento oppure da quella da cui il diritto al rimborso può essere esercitato. Nel caso in cui è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento, la decorrenza scatta dalla data di presentazione della dichiarazione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali, non viene effettuato se la somma è inferiore a 30 euro.
Altre misure
- Per quanto riguarda il recupero dell’accisa, il contribuente che riceve l’avviso di pagamento ha 30 giorni di tempo (e non più 15), per assolvere il debito.
- Viene riscritto l’articolo 15 del testo unico delle accise dettagliando i diversi termini di prescrizione (nella maggior parte dei casi, cinque anni).
- Vengono adeguate le procedure di constatazione delle violazioni allo Statuto del Contribuente.
- Si riconosce la PEC per la notifica degli atti.
- Ci sono chiarimenti sui benefici fiscali per le diverse tipologie di accise e categorie di contribuenti e sulle procedure di autorizzazione.
Infine, viene ampliata l’agevolazione che spetta sui consumi di prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, che pagano il 30% dell’aliquota normale. In base alla nuova formulazione del comma 9 della Tabella A del TUA, gli impieghi che danno diritto all’agevolazione: produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo. La circolare 25/D del 2011 precisa in che modo si misurano i consumi delle macchine per ottenere il beneficio (ci sono complesse procedure che richiedono tecnologie di misurazione adeguate).