Parte nel 2017 l’IRI, la nuova imposta sul reddito d’impresa con aliquota al 24%, la stessa prevista dell’IRES (anch’essa ridotta dalla Legge di Stabilità rispetto al 27,5% del 2016). L’imprenditore deve esercitare l’opzione, valida per cinque anni e rinnovabile.
I dettagli sono contenuti nel comma 547 della Legge di Bilancio 2017, che va a modificare il Testo Unico delle Imposte sui Redditi introducendo l’articolo 55 bis. Ricordiamo che la manovra economica è stata approvata alla Camera e deve ora passare al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore nel gennaio 2017. Sono quindi possibile ulteriori cambiamenti.
=> Legge di Bilancio 2017, via libera alla Camera
L’IRI si applica a imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, ed è estesa anche alle srl che avevano precedente scelto l’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (si tratta di srl con massimo 10 soci, 20 nel caso d società cooperative, con ricavi non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore).
Prevede che il reddito sia escluso dalla formazione di quello complessivo dell’imprenditore (non più sottoposto a IRPEF) e assoggettato a tassazione d’impresa, applicando l’aliquota del 24%.
Si possono dedurre le somme prelevate dall’utile di esercizio e dalle riserve di utili a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, che concorrono a formare il reddito IRPEF. Se però le somme sono prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto l’opzione IRI, le riserve si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.
Per quanto riguarda le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, la norma prevede che siano «computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dall’IRI, sono computabili in diminuzione dai redditi, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Molto in sintesi, la ratio della norma è la seguente: il reddito delle imprese individuali e delle altre imprese a cui si rivolge la nuova IRI è del tutto equiparato al reddito IRES, e quindi non è più tassato con le aliquote progressive IRPEF, che resta invece per le somme che l’imprenditore o i soci prelevano dagli utili. Un meccanismo simile a quello che si applica alla distribuzione degli utili delle società quotate (che però hanno aliquote diverse).
L’IRI è una tassa che era stata prevista dalla Riforma Fiscale ma non è mai entrata in vigore. La formulazione prevista dalla Legge di Bilancio non subordina l’applicazione della nuova tassa all’approvazione di nuovi decreti attuativi. Quindi, con l’entrata in vigore della manovra il primo gennaio 2017 la nuova tassazione del reddito d’impresa sarà operativa.