Con la sentenza n. 19467/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica del ricorso tributario dal contribuente avvenuta tramite un gestore privato di servizi postali è inesistente e, per essere valida, può avvenire solo attraverso Poste Italiane.
Questo significa che, al pari degli avvisi di accertamenti e delle cartelle esattoriali, la notifica degli atti tributari ed i ricorsi con i quali il contribuenti impugna gli atti tributari sono inammissibili se pervenuti via posta privata ma possono avvenire solo ricorrendo al fornitore universale, Poste Italiane.
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Già in altre occasioni la Corte di Cassazione aveva chiarito che i messi privati non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, quindi la notifica non può avere lo stesso valore della raccomandata postale, considerata un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, le cui attestazioni godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
Con riferimento al ricorso tributario, questo può essere notificato:
- tramite ufficiale giudiziario che consegna alle parti convenute in giudizio una copia originale del ricorso restituendo, poi, la relata di notifica;
- a mezzo servizio postale, purché la spedizione avvenga attraverso Poste Italiane con raccomandata senza busta e con avviso di ricevimento;
- a mano da parte del contribuente alla controparte che può essere l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, ad esempio, la quale deve rilasciare ricevuta di consegna.
Corte di Cassazione.