Le Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità) amplia la detassazione sul salario di produttività, confermando l’aliquota fissa al 10% ma intervenendo su importo massimo dei premi e sulle soglie di reddito degli aventi diritto, con numerose novità come la possibilità di percepire i premi sotto forma di benefit. Le norme sono contenute nell‘articolo 23 della manovra.
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Ricordiamo che le voci di salario fiscalmente agevolabili, in base al comma 182 della legge 208/2015, sono legate a «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili» sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale del 25 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, e alle «somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa».
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Nuove soglie
- Il premio di produttività può arrivare fino a 3mila euro (dai precedenti 2mila euro).
- Il premio può essere concesso a dipendenti con reddito fino a 80mila euro annui (dai precedenti 50mila).
- Nel caso in cui l’impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, il premio sale a 4.000 euro, dai precedenti 2500 euro.
Il lavoratore può scegliere di sostituire il premio di produttività, in tutto o in parte, con una serie di somme previste dall‘articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, Dpr 917/86, (ad esempio buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio). In questo caso, le somme non concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e non sono soggette all’aliquota sostitutiva del 10%.
Si tratta di prestazioni di welfare aziendale previste dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (ad esempio: contributi previdenziali e assistenziali, mensa o buoni pasto, servizi di trasporto collettivo, prestazione offerte dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, azioni).
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Rientrano nelle soluzioni di “welfare aziendale” sostitutive del premio di produttività anche i benefit previste dal comma 4 dell’articolo 51 del Tuir, ovvero autoveicoli in uso promiscuo, prestiti, fabbricati in locazione, servizi di trasporto ferroviario. In questo caso, però, le regole sulla tassazione cambiano: le somme concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente (in base alle regole previste dallo stesso articolo 51 del Tuir) e non si applica l’aliquota del 10%.
Ci sono poi nuove forme di welfare aziendale ammesse in sostituzione dei premi di produttività, senza concorrere alla formazione del reddito e senza applicare la tassazione al 10%:
- contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di 5mila 164,57 indicato nell’articolo 8 del dlgs 252/2005;
- contributi di assistenza sanitaria, anche se eccedenti il limite di 3mila615,20 previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir;
- valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se eccedenti il tetto di 2mila 65,83 euro.
La misua relativa alla detassazione produttività è una delle misure fondamnetalei previste dalla manovra 2017 in materia di lavoro, è inserita nel piano Industria 4.0, e interviene su uno dei punti critici del mercato del lavoro italiano: in base agli ultimi dati ISTAT, il tasso medio della produttività italiana dal 1995 al 2015 è aumebtata a un tasso medio annuo dello 0,3%, un dato largamento inferiore alla media UE (+1,6%) e a quello registrato nelle principali economie europee: Germania (+1,5%), Francia (+1,6%) , Regno Unito (+1,5%), Spagna, (+0,6%).