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Voluntary disclosure 2017, cosa cambia

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Ottobre 2016
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:53

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Nuova emersione di capitali, somme e valori occultati in Italia o all'estero, aliquote a forfait fino al 35%, misure anti-riciclaggio: Voluntary Disclosure bis in Legge di Stabilità 2017.

La Voluntary Disclosure bis proroga a tutto il 2017 la possibilità di fare emergere i capitali occultati o illecitamente detenuti all’estero, ma con alcune novità rispetto alla precedente versione: si potrà sanare la propria posizione applicando un’aliquota forfettaria per il pagamento di imposte, interessi, sanzioni e contributi; il forfait, più o meno favorevole (fino al 35%), riguarderà anche l’emersione di contanti e altri valori (gioielli, oro…) depositati nelle cassette di sicurezza od occultati in altro modo.

=> Verso la Voluntary Disclosure bis

Si tratta di anticipazioni di stampa, che sembrano trovare conferma nella bozza della legge che il Governo ha inviato a Bruxelles:

«ulteriori misure saranno previste nel caso in cui la collaborazione volontaria abbia ad oggetto denaro in contanti, valori al portatore e altri valori».

 Forse uno degli aspetti che sta sollevando le maggiori polemiche per il rischio che si consenta l’emersione di denaro sporco. Su questo punto, a difesa della nuova operazione di compliance fiscale è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, che definisce infondata l’interpretazione secondo cui:

«La nuova Voluntary Disclosure sarà una sanatoria per evasori e trafficanti» che «si allargherà al contante senza nessun controllo, favorendo chi ha accumulato fondi neri con attività opache o addirittura criminali».

Non solo. Per quanto riguarda il perimetro dell’emersione:

«non è prevista alcuna estensione».

Obiettivi

Il punto è il seguente: la passata edizione della Voluntary, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, ha avuto successo per le somme illegalmente detenute all’estero, mentre ha registrato poche adesioni sul fronte dell’emersione italiana. Su cui evidentemente punta maggiormente la Voluntary 2017, consentendo di applicare la multa forfettaria.

L’obiettivo è duplice. Se la nuova misura verrà utilizzata dai contribuenti:

«l’Agenzia otterrà informazioni che mai ha avuto prima e finalmente si renderà tracciabile e “bancarizzato” un pezzo di Paese che attualmente è ancora sommerso».

Per quanto riguarda presidi anti-riciclaggio e penali:

«saranno rafforzati rispetto alla precedente Voluntary Disclosure. I soggetti che faranno emergere contante dovranno dichiarare che il denaro non proviene da reati non tributari, questo per bloccare corrotti e bancarottieri. Se uno dichiarerà il falso sarà punito, e questo reato permetterà di dimostrare anche la fraudolenza dell’accesso alla Voluntary, il che configura un altro e più grave reato».

Una dichiarazione falsa, per esempio, sulla provenienza del denaro, è punita con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Imposta a forfait

Secondo le anticipazioni che circolano, si prevedono due diverse aliquote, del 15% e del 35%, rispettivamente per i movimenti in uscita e in entrata.

  • Se una determinata somma è stata prelevata da un conto corrente e depositata in una cassetta di sicurezza o portata illegalmente all’estero si applicherà un’aliquota fissa del 15%.
  • Se le somme da regolarizzare sono sempre state in cassetta o su conto estero il forfait sarà al 35%. 

Attenzione: anche in questo caso, il Fisco può stabilire ulteriori controlli e non concedere la regolarizzazione al 35% se accerta un’evasione. E’ la stessa differenza che c’era anche nella passata edizione: se il denaro occultato è frutto di evasione la multa è più alta (fino al 90%), se si tratta di somma originariamente con tasse non versate e poi occultata, l’emersione è meno onerosa.

=> Confronta con la prima Volutary Disclosure

La differenza con la passata edizione è che, in questo secondo caso, viene offerta una possibilità di semplificazione, con aliquota fissa, che consente al contribuente di calcolare in anticipo il costo dell’emersione.