Chi ha diritto alla NASpI può scegliere di ottenere la liquidazione anticipata della ex indennità di disoccupazione (oggi assicurazione sociale per l’impiego) per avviare una nuova attività di lavoro autonomo o impresa individuale. A prevederlo, è il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali (articolo 8 del dlgs 22/2015) così da incentivare l’autoimpiego: l’incentivo all’autoimprenditorialità spetta dunque a tutti i lavoratori dipendenti che hanno maturato diritto alla NASpI.
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Autoimprenditorialità
In sostanza, quella che può essere richiesta è l’erogazione dell’importo in un’unica soluzione così da avere la liquidità necessaria per:
- avviare una propria attività di lavoro autonomo;
- avviare una ditta individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Può accedere alla NASpI anticipata anche il lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione.
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Domanda
La domanda va presentata all’INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività agevolabile, pena la decadenza dell’incentivo per via telematica:
- direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS;
- tramite patronato;
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Alla domanda, va allegata la documentazione comprovante l’avvio dell’attività autonoma, che può essere resa anche attraverso un’autocertificazione.
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Vincoli
È motivo di decadenza dell’incentivo all’autoimprenditorialità l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI. In tale caso il beneficiario dovrà restituire l’intero ammontare dell’anticipazione ottenuta.
A chi richiede l’erogazione anticipata della NASpI non spetta l’accredito della corrispondente contribuzione figurativa, né l’assegno ANF per il nucleo familiare, per i periodi di disoccupazione indennizzati.