L’attuazione del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale avvenuta con il d.lgs. n. 179/2016 porta grosse novità anche per le imprese, soprattutto se intendono operare negli spazi della c.d. industria 4.0, settore in grande sviluppo come conferma la recente approvazione del Piano Nazionale Industria 4.0 adottato da Ministero dello Sviluppo Economico.
Il nuovo CAD ha dovuto aggiornarsi tenendo conto delle esperienze di questi ultimi dieci anni, nonché adeguarsi alle nuove istanze normative giunte dall’UE, in particolare al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 (c.d. eIDAS) in materia di identificazione digitale. Le imprese dovranno confrontarsi con le nuove definizioni e quindi con i nuovi strumenti previsti nel CAD, esigenza particolarmente sentita per quelle che intrattengono rapporti commerciali con la PA.
Luci
Il nuovo art. 3 stabilisce che tutte le imprese (e i cittadini) hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete. Una identità che viene definita come la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente (cioè p.e. l’impresa) e i suoi attributi identificativi. Una definizione che si fonda su due grandissime novità di questi ultimi mesi: l’implementazione e crescita del sistema SPID (cui sono legati i c.d. attributi identificativi) e la previsione, nel Regolamento eIDAS, di un sigillo elettronico (cioè la firma digitale per le aziende).
Ombre
Va invece sottolineato che, nonstante le PPAA siano e restino obbligate a predisporre tutti gli strumenti telematici e digitali per dialogare con le imprese e offrire i propri servizi, è previsto l’abrogazione dell’art. 10 relativo allo Sportello Unico della Attività Produttive; ufficio che tuttavia i commentatori della norma ritengono non toccato dalla riforma.
Per le imprese, di particolare interesse è anche il nuovo art. 5: effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche. Le PPAA sono obbligate ad accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Ne consegue che la maggior parte degli adempimenti amministrativi e pubblicistici cui sono onerate le imprese, soprattutto in relazione ai pagamenti, potranno essere eseguiti attraverso gli strumenti digitali. C’è tuttavia da tenere a mente che questo aspetto è fortemente e necessariamente collegato all’implementazione, sia sotto il profilo normativo che tecnico, del sistema informatico da parte del Governo e di Agid, tutt’altro che dietro l’angolo.
Sempre sotto il profilo del dialogo tra le imprese e tra queste e le PPAA, è importante anche l’art. 20 in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. L’articolo stabilisce che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Si fornisce pertanto un preciso peso giuridico al documento informatico.
Purtroppo anche questo aspetto, dal punto di vista applicativo, ha lasciato molti commentatori perplessi nel momento in cui il medesimo CAD, all’art. 61, ha sospeso l’obbligo, che sarebbe dovuto scattare il 12 agosto scorso, per tutti i soggetti tenuti all’osservanza del CAD, di dare l’addio definitivo alla carta ed operare soltanto con documentazione rigorosamente formata in digitale. Sul punto attualmente si attende, entro metà gennaio 2017, un decreto ministeriale che indichi le nuove regole tecniche per il passaggio completo al digitale.
Non v’è dubbio che rimane ancora molta incertezza su questi temi ma è altrettanto vero che, così come nel privato, anche in quello amministrativo – soprattutto nell’ambito dei reciproci rapporti tra il primo ed il secondo – occorre adeguarsi e comprendere i nuovi strumenti, che diverranno essenziali per la continuazione dell’attività d’impresa e dell’azione amministrativa.
Vale la pena infine rimarcare come lasci perplessi (nonostante le motivazioni fornite dal Governo) l’abrogazione dell’art. 50 bis sull’obbligo della predisposizione del piano di continuità operativa. Se è pur vero che questo si può desumere dall’impianto dell’articolato normativo, è anche vero che in mancanza di una specifica prescrizione in tal senso molte PPAA potrebbero essere indotte a non predisporre tale piano. Considerazione, quest’ultima, che prende spunto da una delle debolezze maggiori che l’Italia deve necessariamente risolvere e cioè l’inadeguatezza, soprattutto nel pubblico ma anche nel settore privato, delle competenze digitali.
Per approfondimenti: il testo del nuovo CAD
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