Certificare le condizioni di agibilità di un edificio sarà compito del professionista e non più della PA, come previsto dallo schema di decreto SCIA 2, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), attualmente in attesa del via libera dalle competenti Commissioni parlamentari. L’approvazione è prevista per ottobre, poi il decreto dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri.
Segnalazione certificata di agibilità
La certificazione di agibilità che verrà sostituita dalla segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori.
A livello di procedura non cambierà molto rispetto al passato, ma viene spostata sul professionista, ovvero sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato) la responsabilità della sussistenza dei requisiti di legge, ovvero delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.
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Normativa previgente
Finora, la certificazione di conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità venivano richieste in base all’intervento effettuato, dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la SCIA, al Comune che dunque era chiamato ad attestare le condizioni di agibilità. Il professionista (direttore dei lavori o, in mancanza, professionista abilitato) veniva invece chiamato ad attestare la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità solo nel caso in cui non venisse percorsa tale iter ordinario.
Nuova normativa
Con il decreto SCIA 2 si lascia al professionista il compito di asseverare sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità ed efficienza energetica sia la conformità dell’opera al progetto presentato.
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L’obiettivo della legge è di semplificare e accelerare l’iter, perché non trattandosi più di una certificazione ma di una segnalazione certificata con la quale il professionista attesta la conformità dell’intervento alla legge, gli edifici – o loro porzioni – possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della segnalazione certificata allo sportello unico.