Devono essere ammessi alle gare di appalto gli imprenditori ai quali sia stata concessa la rateazione di debiti tributari e che dichiarino di essere in regola con il Fisco, ovvero certifichino nell’istanza di partecipazione ad una gara l’assenza di violazioni tributarie definitivamente accertate. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36821/2016.
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Dunque, dichiarare l’assenza di violazione tributarie definitivamente accertate non costituisce di per sé reato di falso se l’Amministrazione finanziaria ha di fatto concesso la rateazione del debito prima della partecipazione alla gara. Questo perché l’autorizzazione alla rateizzazione si basa sulla verifica della sussistenza, in capo al contribuente interessato, del requisito di obiettiva difficoltà economica.
Ovviamente, l’imprenditore deve risultare in regola con il versamento delle rate, non deve averne saltata neanche una e il piano non deve essere stato revocato dall’Amministrazione stessa.
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La sentenza della Cassazione si pone in linea con quanto già stabilito in passato dal Consiglio di Stato e con le altre sentenze della Cassazione stessa sulla possibilità per le imprese con debiti fiscali di partecipare alle gare di appalto con DURC irregolare.
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