L’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti è stato depenalizzato: resta reato penale solo oltre la soglia dei 10mila euro, per somme inferiori si rischia solo una sanzione amministrativa. La nuova legge si applica retroattivamente ai contributi omessi prima dell’entrata in vigore ma non ancora definiti in sede processuale. La Corte di Cassazione recepisce le novità normative nella sentenza n.35589 del 29 agosto 2016.
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Il reato è stato riformulato dalla legge 8/2016, che ha riscritto il comma 1 bis dell’articolo 2 del decreto legge 463/1983 nel seguente modo:
l’omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10mila euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a 10mila euro annui, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».
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Ne consegue che:
«costituiscono ancora reato le condotte di omesso versamento delle ritenute operate che superano, nell’arco temporale dell’anno, l’importo di 10milo euro, che deve essere considerato come soglia di punibilità di un reato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato. Con la precedente normativa, invece, il reato era integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall’entità dell’importo non versato, la penna prevista era sempre la reclusione fino a tre anni, oltre a una multa, e anche prima la norma prevedeva la non punibilità del datore di lavoro che versa il dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica».
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Nel caso esaminato, il reato era avvenuto prima dell’entrata in vigore della nuova legge, che però è retroattiva:
«ai sensi dell’articolo 8 del dlgs 8/2016, le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».In quest’ultimo caso, «provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto sicché, ai sensi del successivo articolo 9 dlgs 8/2016, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data».