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Formazione Sicurezza Lavoro, in vigore nuove regole

di Noemi Ricci

6 Settembre 2016 09:30

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Operativo il nuovo accordo Stato-Regioni che rivede le disposizioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È entrato in vigore il 3 settembre 2016 il nuovo accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione di responsabili e addetti alla sicurezza sul lavoro finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

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Questo aveva disposto, all’art. 32, l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), operanti al servizio dei datori di lavoro nelle diverse realtà produttive rinviando all’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 la definizione dei contenuti dei percorsi formativi.

Ora il nuovo accordo ha revisionato il precedente, sostituendolo integralmente, anche a fronte delle previsioni successive degli accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011, sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ed RSPP-Datori di lavoro, dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sull’uso delle attrezzature di lavoro, e del Decreto del 6 marzo 2013, relativo ai criteri del formatore in materia di salute e sicurezza.

In più il nuovo accordo attua quanto previsto e non attuato finora dall’art. 32 del decreto-legge n. 69/2013 relativamente alla disciplina di riconoscimento dei crediti formativi in caso di frequenza di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

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Novità

L’organizzazione dei corsi predisposta dal nuovo accordo nella sostanza rimane la stessa del vecchio accordo ma con un preciso ruolo obbligatorio del soggetto formatore e, non più, dell’organizzatore.

Tra le novità più importanti dell’accordo la definizione della metodologia di insegnamento e apprendimento che ora riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Vengono inoltre definiti nuovi requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning. Tra questi la possibilità di svolgere formazione in modalità e-Learning solo per i lavoratori a basso rischio, con il divieto assoluto per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.

I Moduli A e B per RSPP e ASPP e il Modulo C per RSPP prevedono sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti accordi. Ad essere modificato è anche il numero massimo di partecipanti ai corsi dei Moduli A, B e C: massimo di 35 unità, contro le precedenti 30.

La valutazione degli apprendimenti viene definita in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli, in più la parte relativa agli attestati è ora stata uniformata per tutti i moduli.

A cambiare è anche il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP e il sistema delle attestazioni che vengono uniformate negli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato.

Formazione pregressa

Coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006, se non cambiano settore produttivo, non devono integrare il proprio percorso formativo con quanto disposto dal nuovo accordo.

Diversamente, chi effettua un passaggio ad altro settore produttivo dovrà integrare il proprio percorso formativo secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni
CORSO FREQUENTATO Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore TOTALE
Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore
Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore
Modulo B9 – 12 ore

In questa fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

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