Con sentenza n. 4629 del 9 marzo 2016, la Cassazione ha confermato l’applicabilità del litisconsorzio facoltativo (art. 103, comma primo, c.p.c.) nel processo tributario (D.lgs. 546/92), ammettendo il ricorso cumulativo congiunto (art. 104 c.p.c.).
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Oltre alla compatibilità del litisconsorzio ex parte actoris con la struttura impugnatoria del procedimento tributario (179/91), la giurisprudenza di legittimità si è infatti mostrata pronunciata più volte in questo senso (22657/14; 26011/14; 26735/13):
“nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti […] ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (4490/13)”.
Ricordiamo infatti che il litisconsorzio si definisce:
- proprio quando le cause sono connesse per titolo od oggetto;
- improprio quando le cause sono connesse perché ciascuna dipende dalla risoluzione di una questione identica.