Le ferie non godute sono indennizzabili, ovvero vanno sempre pagate, anche al lavoratore che presenta le dimissioni. Il riferimento normativo è la direttiva europea del 2003 – in Italia recepita con il Dlgs n. 66/2003 – secondo la quale, come ricordato anche da una sentenza della Corte UE:
“Ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione”.
=> Ferie, maturazione e retribuzione
In pratica, non rileva la motivazione per la quale si interrompe il rapporto di lavoro ai fini del pagamento delle ferie non godute, al pari di quanto avviene con il TFR.
Questo significa che il lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria se non usufruito in tutto o in parte delle ferie annuali retribuite anche se pone fine volontariamente al proprio rapporto di lavoro.