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Flotte aziendali: autonoleggio e novità normative

di Noemi Ricci

3 Agosto 2016 10:00

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L'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL) per i dipendenti delle imprese esercenti attività di autorimesse, noleggio e soccorso stradale.

Firmata da parte di ANIASA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL) per i dipendenti delle imprese esercenti attività di autorimesse, noleggio e soccorso stradale. L’accordo, valido dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ora dovrà essere sottoposto a validazione da parte dei lavoratori.

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In una nota congiunta i sindacati spiegano che:

“Sono state salvaguardate le garanzie dell’articolo 18, migliorate le normative del welfare, per quanto riguarda i congedi parentali, il riconoscimento delle unioni civili, le tutele contro la violenza di genere ed è stato eliminato il comporto in caso di malattie gravi. Si sono rafforzate le garanzie contrattuali in caso di subentri, cessioni e cambi d’appalto.

Per la parte economica, è stato riconosciuto un aumento tabellare di 150 euro in tre anni, ed una una tantum di 200 euro. Di particolare rilievo è l’adesione generalizzata per via contrattuale alla previdenza complementare con lo 0,5% della retribuzione prevista a carico della parte datoriale.

Infine, abbiamo condiviso con le associazioni datoriali l’istituzione di una polizza vita per tutti i lavoratori del settore, che garantisce anche in caso di malattie gravi”.

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Ad essere adeguati sono stati:

  • i contratti a termine, che potrà avere una durata massima di 36 mesi, un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta presso la DTL secondo le modalità previste dalla legge, per una durata non superiore a 12 mesi. La riassunzione a tempo determinato può avvenire non prima di 10 giorni in caso di contratto di durata pari o inferiore a sei mesi, e a 20 giorni nei casi di contratti di durata superiore ai sei mesi;
  • i contratti di apprendistato professionalizzante ammesso per tutti i livelli e relative mansioni e con la durata massima fissata a 24 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie comprese dal livello C3 al livello A1. Vengono poi stabilite le seguenti retribuzioni:
    • nel primo anno: 85% della retribuzione globale;
    • nel secondo anno: 90% della retribuzione globale.
  • il contratto a tempo parziale, le aziende devono accettare le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta, escluso il personale direttivo (livelli A1, A2, Q1 e Q2). La trasformazione deve inoltre essere accettata nel caso in cui il padre lavoratore e la madre lavoratrice lo richiedano al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante (possono richiederlo una sola volta);
  • la percentuale di utilizzo: la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere la percentuale del 30% dell’organico assunto con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e lavoratori stagionali;
  • gli stage sono attivabili nella misura massima del 6% del personale assunto a tempo indeterminato (con l’arrotondamento all’unità superiore) con un minimo di due unità. Agli stagisti deve inoltre essere riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a 650 lorde;
  • i cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni di concorrenza.

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