Con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, la Cassazione ha analizzato l’abuso del contratto a tempo determinato nella PA, che comporta un danno in termini precarizzazione del lavoratore. La vicenda trae origine dai ricorsi di due lavoratori, a cui il contratto a termine era stato più volte proposto e poi illegittimamente interrotto, tanto da giustificare la richiesta di reintegra nel posto di lavoro, la condanna al versamento di un’indennità economica e al risarcimento del danno, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso.
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Per il calcolo era stato inizialmente preso a riferimento l’art. 18, IV e V comma, legge 300/1970, in linea con i parametri indicati dalla Corte di Giustizia UE e secondo il canone di effettività, equivalenza e dissuasività, volti per contrastare l’abusivo ricorso al contratto a termine.
La Cassazione ha confermato il riferimento alle indicazioni UE (sentenza 7 settembre 2006, proc. C-53/04, M. e S.) circa l’astratta compatibilità della normativa interna – preclusiva della costituzione del rapporto a tempo indeterminato per i contratti a termine abusivi alle dipendenze di una PA – purché sia assicurata altra misura effettiva, proporzionata, dissuasiva ed equivalente a quelle previste nell’ordinamento interno per situazioni analoghe.
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Invece, per calcolare indennità e risarcimenti, era già pronunciata sull’individuazione del criterio di liquidazione del danno ex art. 36 DLgs 165/2001:
- (Cass., sez. lav., 21 agosto 2013, n. 19371) ancorando la determinazione del risarcimento all’art. 32, commi 5 e 7, legge 183/2010 per l’indennità forfetizzata;
- (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2014, n. 27481, condivisa da Cass., sez. lav., 3 luglio 2015, n. 13655) utilizzando come criterio l’art. 8, legge 604/1966 come sanzione ex lege a carico del datore di lavoro.
La normativa del lavoro a tempo determinato alle dipendenze di enti pubblici non economici nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato è infatti particolare, in quanto tende a convergere verso l’esigenza costituzionale che prescrive per gli impieghi nella PA l’accesso tramite concorso. In questo senso, non è prevista la stabilizzazione del contratto per i “precari”. Per questi motivi, nel caso in oggetto, la Cassazione ha accolto i ricorsi della PA.
Non di meno, il dipendente che abbia subito illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto al risarcimento del danno, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 183/2010, quindi ad una indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 604/1966.