Con sentenza n. 5233/2016, la Cassazione ha affrontato il tema delle responsabilità del datore di lavoro che non abbia vigilato sul corretto utilizzo di adeguati strumenti di protezione in caso di infortunio sul lavoro di un dipendente. Nel caso in oggetto, una società veniva condannata a pagare un risarcimento economico per danno esistenziale, biologico e morale un dipendente rimasto inabile.
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La società lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cc: il lavoratore non aveva utilizzato gli strumenti protettivi forniti dall’azienda, erano state adottate le dovute cautele compresa la formazione e informazione circa i rischi del lavoro svolto.
La Cassazione ha però respinto il ricorso: l’ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e l’azienda non aveva vigilato affinché i dipendenti utilizzassero strumenti e sistemi di illuminazione mobili a loro disposizione.
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La ricorrente contestava la necessità di vigilanza in considerazione del livello di esperienza dell’infortunato e della semplicità dell’operazione ma, secondo la Cassazione, la violazione dell’art. 4 lett. c) dpr 547/55 (vigente all’epoca dell’infortunio) postula un accertamento che abbia riguardo alle peculiari caratteristiche dell’impresa, ai tipi di lavorazione effettuati, all’entità del personale e ai diversi gradi di rischio (cfr, per tutte, Cass. n. 10066/94).
La sorveglianza non deve essere ininterrotta e con presenza fisica ma può sostanziarsi in una discreta, seppure continua ed efficace, vigilanza generica intesa ad assicurarsi che i lavoratori seguano le disposizioni impartite e utilizzino gli strumenti prescritti.
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Tale obbligo subisce attenuazione in base a un principio di ragionevole affidamento nelle accertate qualità del dipendente, in ipotesi di provata specializzazione e approfondita conoscenza di una determinata lavorazione (Cass. n. 10066/94 cit.). Nondimeno, tale attenuazione – configurabile solo in ipotesi di lavoratore esperto, già formato e informato dei rischi connessi – non si identifica con la totale omissione di controllo, ravvisata nel caso di specie. Né esime da tale obbligo la semplicità dell’operazione, atteso che il grado di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità con il rischio.