IVA ridotta nel concordato preventivo

di Filippo Davide Martucci

8 Luglio 2016 09:33

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In sede di concordato preventivo è legittima la riduzione del pagamento del credito IVA.

Con decreto 17 febbraio 2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito la legittimità, in sede di concordato preventivo, della riduzione su un debito IVA. La vicenda trae origine dal ricorso di un’azienda, la cui proposta di accordo prevedeva, tra le altre cose, la soddisfazione integrale del credito per IVA e ritenute.

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 Il Tribunale ha valutato ammissibile tale domanda di concordato preventivo perché, secondo i giudici, la disposizione volta ad escludere il pagamento parziale IVA in sede di concordato è scaturita dalla necessità di non contravvenire alla:

«normativa comunitaria che vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica».

Infalcidiabilità IVA

Le giustificazioni a sostegno della natura sostanziale della infalcidiabilità IVA in tutte le ipotesi di soluzione concordata della crisi d’impresa non vale con riferimento alle ritenute fiscali operate e non versate. Il divieto di falcidia è del tutto privo di giustificazione a livello comunitario, non essendovi a riguardo alcun vincolo di matrice sovranazionale.

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Quanto all’IVA, il rispetto delle norme comunitarie, che impongono agli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, non comporta la intangibilità del credito IVA sorto dall’applicazione di tali norme. Il rispetto delle norme comunitarie, infatti, può essere bilanciato con altri interessi e valori meritevoli di tutela alla luce delle specifiche circostanze del caso.