Dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una startup innovativa in forma di srl direttamente online, senza passare dal notaio ma utilizzando l’apposito modello standard: il decreto direttoriale con le specifiche tecniche dà attuazione a questa opzione, prevista dal DL 3/2015, articolo 4, comma 10. Il MiSE ha pubblicato sia il decreto “Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del decreto ministeriale 17 febbraio 2016”, sia la Circolare applicativa (3691/C del 1 luglio 2016).
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Ecco cosa prevede la norma:
Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriali e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 82/2005.
Dal 20 luglio è dunque possibile aprire una srl come start-up innovativa senza notaio, ma si può comunque scegliere di percorrere la strada alternativa della procedura tradizionale tramite atto pubblico.
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Procedura
Chi sceglie la costituzione telematica utilizza per l’atto costitutivo e lo statuto della società la piattaforma di Registro Imprese: si utilizza la modalità “Registrazione“, si inseriscono i dati per la registrazione dell’atto, compilando il modello standard (approvato con decreto del MISE del 17 febbraio 2016) apponendo firma digitale; la piattaforma provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, mediante PEC dedicata, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo della srl, gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. Effettuata la registrazione, la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Atto costitutivo e statuto della startup innovativa vengono quindi trasmessi all’uffio del Registro Imprese competente, che avvia la verifica dei requisiti. In caso di esito positivo, l’ufficio iscrive provvisoriamente per dieci giorni la startup nella sezione ordinaria del Registro Imprese, con la dicitura “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale“. Quando poi viene perfezionata l’iscrizione alla Sezione Speciale, viene eliminata la dicitura provvisoria.
Se rileva irregolarità, l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione e invia un messaggio PEC concedendo all’impresa 15 giorni per correggere la pratica. Il mancato rispetto dei tempi comporta la fine del processo di iscrizione. Il decreto prevede anche obblighi di verifica dei requisti da parte della Camera di Commercio.
MiSE