Operative le norme sull’interpello abbreviato, il nuovo istituto al quale possono ricorrere le imprese per formulare quesiti sull’applicazione di norme fiscali a casi concreti su cui ritengono ci siano rischi fiscali: il decreto ministeriale dell’Economia attuativo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2016. Il nuovo strumento di compliance fisco imprese è previsto dal decreto attuativo della Riforma Fiscale sulla certezza del diritto, e riguarda in particolare i contribuenti che aderiscono all’adempimento collaborativo, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 128/2015.
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L‘interpello abbreviato può riguardare tutte le tipologie di interpello già previste (il riferimento è l’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 212/2000): interpello ordinario puro, qualificatorio, probatorio, antiabuso, disapplicativo. Il Fisco valuta la richiesta entro 15 giorni, e risponde entro 45 giorni. Il rischio fiscale, per il quale il contribuente (l’impresa) rivolge l’interpello «è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario».
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L’interpello va presentato all’Agenzia delle Entrate, l’ufficio competente sarà stabilito da successivo provvedimento. Il termine per la risposta (45 giorni), decorre dalla data di ricevimento da parte dell’ufficio competente.
L’interpello contiene la comunicazione dei rischi per i quali si presenta l’istanza. L’istanza si presenta prima della scadenza dei termini per la dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla questione oggetto di interpello: è redatta in carta libera, è inviata via PEC, oppure con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano all’ufficio competente.
Si considera presentata a partire dalla data di ricezione (data di consegna oppure, per le istanze presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, data dell’avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata).
La presentazione dell’istanza di interpello, chiarisce il decreto, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. L’istanza di interpello contiene:
- dati identificativi del contribuente,
- circostanze e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale si ravvisano rischi fiscali,
- specifiche norme tributarie di cui si chiede l’interpretazione, per l’applicazione o la disapplicazione,
- esposizione chiara e univoca della soluzione proposta dal contribuente, e del comportamento che intende adottare,
- domicilio e rrecapiti telematici del contribuente,
- sottoscrizione,
- indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 128/2015.
Si allega copia della documentazione necessaria non in possesso all’Agenzia delle Entrate. Come detto, l’Agenzia delle Entrate risponde entro 45 giorni. L’istruttoria funziona nel seguente modo: 15 giorni per la verifica dei requisiti. Se l’istanza è carente, il contribuente riceve invito a regolarizzare la domanda, entro 30 giorni. L’eventuale integrazione avviene con le stesse modalità previste per la domanda di interpello, e i termini per la risposta (45 giorni) iniziano a decorrere dal momento di ricezione dell’integrazione. Nel corso dell’istruttoria l’Agenzia delle Entrate può chiedere chiarimenti al contribuente, anche invitandolo a comparire, effettuare verifiche nei locali aziendali. Può infine chiedere, una sola volta, di integrare la documentazione: in questo caso, si sospendono i termini di risposta (45 giorni) fino a quando non avviene la presentazione dei documenti richiesti. La mancata presentazione della documentazione entro sei mesi determina la decadenza dell’istanza.
La risposta delle Entrate arriva via raccomandata postale, oppure via PEC. Se entro i 45 giorni previsti non arriva nulla, scatta il silenzio assenso: si intende quindi valida l’interpretazione prospettata dal contribuente. La riposta ha efficacia esclusivamente per il caso concreto prospettato, e per eventuali comportamenti successivi della stessa impresa riconducibili alla stessa situazione. Sono nulli eventuali atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità con l’esito dell’interpello. Attenzione: se il Fisco risponde in ritardo, o fornisce una nuova soluzione al caso prospettato, l’eventuale inosservanza comporta il pagamento di imposte e interessi, senza sanzioni.
Il contribuente è tenuto a comunicare al Fisco un eventuale comportamento non conforme alla risposta di interpello, e qualsiasi modifica delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata fornita risposta.
Le cause di inammissibilità dell’istanza: contribuente non ammesso o escluso dal regime di adempimento collaborativo, provvedimento di esclusione dall’adempimento collaborativo, presentazione dopo la scadenza dei termini tributari oggetto dell’interpello, rischio fiscale su cui il contribuente ha già ottenuto un parere, questioni già oggetto di controllo fiscale, mancata integrazione della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta.