Alla luce sulla nuova normativa dei servizi di welfare aziendale e dei premi di produttività convertibili in voucher, ricordiamo che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3202/ 2015 ha negato il diritto ai buoni pasto per i lavoratori che possono fruire di mensa aziendale o altri servizi sostitutivi.
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Nel caso in oggetto, un dipendente aveva percepito dall’assunzione tickets restaurant per ogni giornata di lavoro fino al trasferimento presso altra sede, con turni alternati 06:00 – 14:00 / 14:00 – 22:00 / 22:00 – 06:00 senza ricevere buoni pasto, che tuttavia il lavoratore reclamava sulla base dell’art. 19 del CCNL.
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Le imprese, in mancanza di mensa aziendale o servizi sostitutivi (locali convenzionati), sono tenuti alla erogazione dei ticket restaurants al personale che ne debba fruire per ciascun pasto. Il diritto al pasto aziendale non coincide, però, con il diritto alla percezione del voucher sostitutivo. Nel periodo in questione, infatti, la società aveva predisposto per i lavoratori addetti alla sede dove era stato trasferito il ricorrente un servizio sostitutivo fruibile mediante smart card ricaricabile.
Ne deriva, pertanto, che il lavoratore nella condizione di fruire del pasto aziendale non risulta nella ulteriore condizione di avente diritto al buono pasto.
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