La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) si occupa dell’intermediazione dei diritti d’autore dei suoi associati, autori ed editori, tutelando i diritti economici sulle loro opere. In pratica, ne garantisce il riconoscimento da parte di terzi, chiamati a versare un compenso per l’utilizzo non strettamente privato di tali contenuti. Sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e Culturali e di quello dell’Economia per quanto riguarda la trasparenza, non riceve finanziamenti statali ma di fatto esercita in un regime di monopolio, in quanto la normativa italiana non favorisce la libera concorrenza nel Paese per questo particolare settore.
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Quando si paga
I diritti alla SIAE vanno versati quando un pubblico esercizio (bar, ristoranti, negozi etc.) si trasmettano (via radio, Tv, lettore musicale..) opere di editori ed editori iscritti all’ente e tutelate da copyright. Stesso discorso quando si propongano esibizioni dal vivo, si inseriscano jingle di attesa al centralino e in tutti gli altri casi in cui si trasmetta musica di sottofondo per intrattenere i propri clienti. La SIAE va pagata anche in caso di eventi non lucrativi o privati, previo ottenimento del relativo permesso. La corresponsione del pagamento per il diritto d’autore e eventuali diritti connessi è infatti prevista anche per:
“I festeggiamenti a carattere privato (matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea e analoghi festeggiamenti) in luoghi diversi dalla propria abitazione offerti da privati e riservati ai propri invitati, nel corso dei quali avvengono esecuzioni di brani musicali appartenenti al repertorio SIAE – Divisione Musica”.
Esistono convenzioni Confesercenti-SIAE-SCF (le case discografiche) che consentono di pagare importi ridotti del 20-25-30% a seconda dei casi, per la diffusione della musica nelle proprie attività.
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Quando non si paga
Esistono però delle situazioni in cui il pagamento dei diritti d’autore non è dovuto, ovvero sotto alcune condizioni la SIAE non è dovuta o va versata in misura ridotta.
Tra le opzioni per non pagare la SIAE c’è quella di ricorrere a delle piattaforme con licenza Creative Commons contenenti un elenco delle opere non soggette al pagamento della SIAE, quindi condivisibili e utilizzabili in pubblico senza limiti e in maniera legale. L’unico vincolo è quello di rispettare i diritti di utilizzo previsti dall’autore dell’opera. Inoltre, nel caso in cui l’autore dei brani proposti sia deceduto da oltre 70 anni, la SIAE non è dovuta perché tali opere sono ormai considerate di pubblico dominio e liberi da diritti. I pagamenti alla SIAE non sono inoltre dovuti quando l’evento si svolge in luogo di privata dimora oppure quando l’evento prevede l’impiego di musica non protetta dal diritto d’autore, come nei due casi precedenti.
Mercato diritti d’autore
Fondamentalmente, in Italia la SIAE ha il monopolio sull’attività di concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere protette dal diritto d’autore. Per questo motivo, l’Antitrust ha chiesto al Governo di aprire il mercato dei diritti d’autore, secondo quanto previsto dall’Unione Europea (direttiva 2014/26/UE). La mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limiterebbe, secondo l’Authority, la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Nel dettaglio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento e al Governo un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990 in merito all’attuazione della direttiva UE, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore nel mercato interno, sottolineando che il nucleo della norma è costituito dalla libertà di scelta.
“In virtù di tale principio – spiega l’Antitrust – è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva “(…) indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (…)”. Il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’ art. 180 l. 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul Diritto d’autore – LDA) , ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore”.
La risposta del Governo è stata positiva: con un ordine del giorno approvato dalla Commissione Politiche europee del Senato, l’Esecutivo si è impegnato ad intervenire “nella direzione dell’apertura dell’attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva”, ovvero a liberalizzare il mercato dei diritti d’autore, riconoscendo anche le società di gestione dei diritti musicali concorrenti della SIAE.
Si tratta di un dibattito molto sentito, con posizioni contrastanti tra nuovi aspiranti competitor (Soundreef apripista) e autori indipendenti. Per molti autori, le regole imposte dalle SIAE sarebbero troppo stringenti, in pratica un obolo. Giusto per farsi un’idea, il video Equo Scompenso (Menti criminali).
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Fonti: SIAE – AGCM – Direttiva 2014/26/UE