Il datore di lavoro che comunica con poco preavviso gli estremi dell’assemblea sindacale si comporta in modo antisindacale: lo ribadisce la Cassazione con sentenza n. 3837 del 26 febbraio. Il pronunciamento si riferisce al caso di Poste Italiane, “colpevole” di aver messo a disposizione di alcune assemblee locali inidonei in ragione della loro distanza dal luogo di lavoro, comunicandolo troppo tardi.
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Obblighi aziendali
L’azienda è tenuta a consentire lo svolgimento di assemblee fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue e alle condizioni indicate dalla norma, di prassi interpretata senza obbligo di fornire locali diversi da quelli dell’attività aziendale.
Nel caso di specie, era stata l’azienda a decidere di fornire una sede esterna, non esistendo sul luogo di lavoro locali idonei. L’organizzazione sindacale contestava tale assunto non indicando però una alternativa in sede. Da qui, teoricamente, non poteva ritenersi antisindacale il comportamento di Poste Italiane per aver procurato un luogo idoneo seppur distante.
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Tuttavia, ad essere censurabile è stato lo scarso preavviso (sabato per lunedì) dato al sindacato – che aveva avanzato la sua richiesta con largo anticipo – tale da non consentire di avvisare i convocati. Secondo i giudici della Cassazione, la condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) può riscontrarsi anche nel caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale.