Secondo la Cassazione (sentenza n. 3836 del 26 febbraio 2016), il licenziamento del socio lavoratore della cooperativa che non si oppone alla delibera di esclusione è legittimo e definitivo, anche se intimato senza preventiva procedura di legge: l’art. 18 della legge n. 300/1970 è infatti inapplicabile dopo l’esclusione dalla cooperativa, che determina con effetto automatico l’estinzione del rapporto di lavoro. Nel caso in oggetto, tra l’altro, era stato impugnato il licenziamento ma non censurata tale delibera.
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Esclusione
Il legislatore (nel modificare, con l’art. 9 della legge n. 30/2003, il comma 2 dell’art. 5 della legge n. 142/2001) ha sancito la centralità del rapporto sociale e la sua prevalenza rispetto a quello di lavoro. Secondo la Suprema Corte, nelle cooperative:
«nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, quest’ultimo, al momento della adesione o successivamente alla instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali».
Qualora tale rapporto ulteriore sia di natura subordinata, si applica la legge 20 maggio 1970 n. 300 con esclusione dell’art. 18 ogni qual volta venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Quindi:
«il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile».
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In definitiva, se viene disposta l’esclusione, il socio che contesta l’atto risolutivo dovrà opporsi alla delibera, anche allorquando la società abbia intimato il licenziamento, giacché il difetto di opposizione rende definitivo lo scioglimento del rapporto sociale. La giurisprudenza ha anche chiarito che, ove la comunicazione di esclusione sia effettuata personalmente, lo spirare del termine di decadenza per la opposizione esclude che:
«eventuali vizi del provvedimento possano essere successivamente dedotti, sia pure in via di eccezione, dalla parte interessata o rilevati dal giudice (Cass. 15.9.2004 n. 18556)».