Prosegue la storia infinita del SISTRI: nuovo testo in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dall’8 giugno, con operatività demandata a specifici decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente. Nel frattempo, restano validi gli adempimenti attualmente previsti, online sul portale dedicato al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Rispetto alla vecchia normativa è stata prevista una procedura semplificata, che consente di effettuare gli adempimenti sulle comunicazioni al SISTRI attraverso le associazioni di categoria. Per il resto non ci sono novità sostanziali: restano le regole relative ai soggetti obbligati ad aderire, al contributo di iscrizione (a carico delle imprese), alle modalità operative. Vediamo tutto.
=> SISTRI: come funziona in attesa dei decreti attuativi
Il nuovo regolamento (decreto 78/2016) si compone di 24 articoli, con tutte le norme, le regole operative e due allegati che contengono contributi e nuovi oneri introdotti (per lo più, si tratta di trasformazione digitale di adempimenti prima previsti in forma cartacea).
Obbligo SISTRI
- Rifiuti pericolosi: imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, che trasportano a titolo professionale rifiuti pericolosi prodotti da terzi, oppure soggetti che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori.
- Trasporto navale: armatore o noleggiatore che effettua il trasporto, oppure raccomandatario marittimo delegato.
- Trasporto intermodale marittimo: terminalista concessionario dell’area portuale, impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.
- Trasporto intermodale ferroviario: responsabili uffici gestione merci, operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti, impinati di terminalizzazione e scali merci a cui sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o che effettua il successivo trasporto.
Continua ad essere prevista la possibilità di adesione volontaria per produttori, gestori, intermediari e commercianti diversi da quelli obbligati all’iscrizione al SISTRI. Le modalità operative per l’iscrizione saranno previste da specifici decreti attuativi. A 30 giorni dall’avvenuta iscrizione, vengono consegnati dispositivi USB e credenziali per l’accesso al sistema e l’inserimento dei dati. Gli operatori che intendono iscriversi volontariamente comunicano la scelta utilizzando l’apposita sezione sul portale del SISTRI. In qualsiasi momento questi operatori possono ritornare al regime cartaceo.
Il contributo resta a carico degli operatori iscritti al SISTRI, viene pagata annualmente, le tariffe sono contenute nell’allegato 1 del decreto.
Il regolamento fornisce le direttive per la compilazione della scheda SISTRI, in cui bisogna indicare quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti. In generale, le informazioni sui rifiuti prodotti vanno inserite entro dieci giorni lavorativi dalla produzione degli stessi.
L’articolo 19 consente a produttori e trasportatori di delegare la gestione operativa alle associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative sul piano nazionale. L’articolo 20 fornisce ai produttori obbligati all’iscrizione la possibilità di adempiere ai relativi obblighi attraverso il servizio pubblico di raccolta o altro circuito a cui conferiscono i rifiuti previa convenzione.
Il nuovo regolamento, spiega il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti:
«ha il compito di portarci verso un sistema più semplice ed economico per le imprese interessate alla gestione dei rifiuti pericolosi. Interveniamo sulla struttura e le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità, che non può essere più vissuto dalle aziende come un insieme di oneri insopportabili, ma come una garanzia innanzitutto per loro stesse».
Quanto al nuovo affidamento, Galletti ricorda che a marzo sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, mentre l’aggiudicazione della gara si concluderà nel settembre 2016. A questo punto «seguirà un periodo di affiancamento all’attuale gestore» Il regolamento, conclude il ministro,
«fissa con chiarezza gli obiettivi del nuovo affidamento: dalla modalità off-line di compilazione delle schede di carico e scarico all’utilizzo di formulari già familiari agli operatori, dalla trasmissione asincrona dei dati all’interazione e il coordinamento tra le banche dati».