Licenziamento per abuso di permessi 104

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 25 Maggio 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:25

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Licenziamento giusta causa per abuso dei permessi previsti dalla Legge 104: la Cassazione chiarisce quando l'investigazione privata viola lo Statuto dei Lavoratori.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9217/2016, ha definito la legittimità del licenziamento per giusta causa, intimato al lavoratore che abusato dei permessi previsti dalla Legge 104/1992. Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva svolto accertamenti per mezzo di un’agenzia investigativa rilevando che, seppure avesse richiesto alcuni permessi ex Legge 104, il lavoratore si recava presso l’abitazione dell’assistita (cognata non convivente) affetta da grave disabilità per un numero di ore inferiore a quello previsto.

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Inizialmente, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità del licenziamento, poi la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza, così il lavoratore è ricorso in Cassazione. Secondo il parere dei giudici supremi:

“Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed Integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale (cass. n. 4984/2014)”.

L’abuso della Legge 104/1992 rappresenta una:

“strumentalizzazione, particolarmente insidiosa, di un istituto disposto a fini di interesse generale che incide notevolmente sulla libera autorganizzazione imprenditoriale ed anche sulle risorse pubbliche che in questo modo vengono attribuite sine titulo”.

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Sul ricorso all’investigatore privato, la Cassazione ha ritenuto che non costituisce violazione delle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori poiché:

“Le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza”.

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