Niente IRAP per il professionista che svolge l’attività di amministratore, revisore o sindaco senza dipendenti nello studio. Con ordinanza n. 4246 del 3 marzo 2016, la Cassazione ha chiarito che, sebbene queste attività vengano svolte in uno studio professionale, non si può parlare di autonoma organizzazione. La sentenza trae origine dal ricorso di un commercialista a cui il Fisco aveva negato il rimborso IRAP in riferimento alle attività di cui sopra (svolte per società di capitali), ritenendo questi compensi “connessi” alla sfera dei redditi da lavoro autonomo e soggetti a imposta laddove ci fosse autonoma organizzazione.
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IRAP professionisti
Già in primo e secondo grado si riconosceva che tali compensi non sono “ricompresi nel 1° comma dell’art. 49 del TUIR” e che “la modalità operativa per lo svolgimento di queste funzioni comporta un attività personale e diretta senza avvalersi di particolari mezzi e di collaboratori”. La Cassazione ha infine sottolineato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e dalla sua preparazione professionale) e colpisce un reddito che contiene una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”.
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Con riguardo all’attività di un professionista, la Cassazione ritiene che la sola:
«disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dalla normativa, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo» (Cass. n. 10240 del 2010).
Non sono perciò soggetti a IRAP i proventi che un autonomo percepisce come compenso per attività svolte all’interno di “una struttura da altri organizzata” (Cass. 9692/2012). Nel caso analizzato, la CTR ha accertato che l’attività in oggetto veniva svolta “senza avvalersi di particolari mezzi e collaboratori”: in assenza di un’autonoma organizzazione – l’Agenzia delle Entrate non aveva addotto elementi probatori contrari (rispetto all’assunto del contribuente, condiviso dai giudici di appello) – l’IRAP si ritiene non dovuta e quindi rimborsabile.