Per quanto riguarda il regime patrimoniale, l’unione civile fra persone dello stesso sesso, introdotta in Italia con la Legge Cirinnà, prevede le stesse regole previste del matrimonio (articolo 13): nel caso di mutuo casa cointestato, quindi, il/la partner con l’altro/a fiscalmente a carico può applicare la detrazione fiscale del 19% di entrambi. Il riferimento normativo è la legge 76/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio e in vigore dal 5 giugno 2016.
In ogni caso, si applicano tutte le disposizioni previste dal Libro primo, titolo sesto, capo sesto, sezioni II, III, IV, V, VI, che regolamentano il regime patrimoniale fra coniugi (fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni).
=> Unioni civili e convivenze: regole su pensioni e lavoro
Le coppe in unione civile possono scegliere quale regime patrimoniale adottare (comunione o separazione dei beni) applicando le stesse norme previste per il matrimonio. Questo, anche per quanto concerne il possesso di beni immobili. Sull’applicazione della legge e sulle interpretazioni autentiche relative ai vari aspetti patrimoniali è comunque necessario attendere chiarimenti ufficiali.
In materia di mutui casa e acquisto immobili non ci sono previsioni specifiche, quindi si possono solo fare considerazioni sulle norme il loro significato giuridico. Di fatto, l’estensione alle unioni civili dei diritti patrimoniali del matrimonio può legittimamente far ritenere che si possano applicare le stesse regole in materia di mutui.
In questo caso, se il mutuo casa è cointestato, ciascuna delle due parti può detrarre il 19% della propria quota. Nel caso in cui il partner sia fiscalmente a carico, il dichiarante può applicare la detrazione anche alla quota del partner.
Se interviene una separazione, si applicano le norme sugli previste dalla legge sul divorzio (legge 898/1970). In linea generale, la parte che eventualmente paga gli alimenti può detrarre la quota di mutuo dell’ex coniuge dall’assegno, nel caso in cui continui a pagarlo. Si tratta di casi in cui è sempre possibile vendere la casa, estinguendo il mutuo e dividendo i proventi in base ai relativi diritti fra ex coniugi, piuttosto che chiedere alla banca una rinegoziazione del mutuo in modo per intestarlo solo alla persona a cui spetta la proprietà dell’immobile.
Infine, in caso di decesso, il partner superstite gode dei diritti ereditari riconosciuti al coniuge: quindi, erediterà l’immobile e l’obbligo a estinguere il mutuo.
E’ diverso il caso delle coppie di fatto, regolamentate sempre dalla Legge Cirinnà: in base all’articolo 50, i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza, autenticandolo da un notaio o da un avvocato. I conviventi possono decidere il regime di comunione dei beni previsto dal codice civile per il matrimonio. Questa scelta può essere revocata in qualsiasi momento, sempre con atto scritto davanti a notaio o avvocato.