Rivoluzione in arrivo per le aste immobiliari. Il Decreto Banche (DL 59/2016) ha previsto procedure esecutive rapide ma anche un nuovo atto di pignoramento che offra più garanzie al debitore, riducendone i tempi troppo lunghi così da evitare il ribasso del valore dell’immobile.
Asta immobiliare
La principale novità riguarda il numero di esperimenti di vendita (art. 532 del c.p.c.): massimo 3, ciascuno al ribasso di 1/4 rispetto al precedente. Sarà il giudice a fissare i criteri per determinare ribassi, modalità di deposito dei ricavi della vendita e termine (non superiore a 6 mesi) per restituire gli atti in cancelleria. Se i 3 tentativi di vendita non vanno a buon fine, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo.
=> Decreto Banche: cosa prevede
In mancanza di istanze di assegnazione, tuttavia, il giudice può fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà, indicendo quindi una quarta asta. In tal caso gli interessati all’acquisto dell’immobile potranno visionarlo entro 7 giorni dalla richiesta, che va fatta attraverso il portale delle vendite pubbliche. L’asta sarà svolta in modalità telematica, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
La riforma prevede inoltre la possibilità per il creditore di partecipare all’asta ma con facoltà di indicare, come effettivo acquirente, un altro soggetto che non ha presenziato alla procedura.
«Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore».
=> Decreto mutui: clausola pignoramento casa
Pignoramento
Altra novità riguarda il contenuto dell’atto di pignoramento (art. 492 c.p.c.): ora deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.