Con Circolare n. 2/2016 il Dipartimento delle Finanze ha reso note le linee guida sull’attuazione del Processo Tributario Telematico (PTT) previsto dal DL n. 98/2011, fornendo precisazioni in merito a:
- modalità di accesso ed utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT);
- commissioni tributarie in cui è attivo PTT;
- registrazione al PTT;
- requisiti dei file degli atti processuali e relativi allegati;
- notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti;
- deposito telematico degli atti;
- ricevute del PTT;
- comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali;
- attestazione di pagamento del contributo unificato tributario.
=> Processo tributario telematico al via
Un vademecum di 52 pagine sul nuovo Processo Tributario Telematico già attivo dal 1° dicembre 2015 nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria. Qui è consentito alle parti, di utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT.
Processo Tributario Telematico
La circolare spiega che dove è attivo il Processo Telematico:
“Una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia”.
Stessa procedura informatica per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica, ad esempio per le controdeduzioni e altri atti processuali. Tutti gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio vanno a formare il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia. L’accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria, selezionando la voce “Processo Tributario Telematico”. I documenti destinati alla conservazione devono essere creati secondo le indicazioni fornite con il DPCM 13 novembre 2014. Ogni atto processuale deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.
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Facoltà di scelta
In questa prima fase attuativa del Processo Tributario Telematico, inoltre, vige la facoltà di scelta tra modalità telematiche e modalità tradizionali e la graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali. Dunque ogni parte può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali o con quelle telematiche, nelle Commissioni tributarie che hanno attive tali modalità. Da precisare che la scelta di una parte non vincola l’altra:
“Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello), la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito”.
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